Il TAR per l’Emilia Romagna, con la sentenza della Prima Sezione n. 70 del 28 gennaio 2021 ha stabilito interessanti principi in relazione al procedimento di autorizzazione alla realizzazione ed alla messa in esercizio di un impianto di produzione di biometano derivante dalla digestione anaerobica di rifiuti urbani e speciali.
Nel caso esaminato dal predetto Tribunale Amministrativo Regionale una società a responsabilità limitata aveva presentato istanza finalizzata, da un lato, all’emanazione del decreto con cui viene dichiarata la compatibilità ambientale del progetto di realizzazione di un impianto di produzione di biometano derivante dalla digestione anaerobica di rifiuti speciali non pericolosi e, dall’altro, al rilascio della relativa autorizzazione.
I predetti provvedimenti non venivano rilasciati dalle amministrazioni competenti poiché, sotto un profilo squisitamente fattuale, la presenza di un bosco avente valore paesaggistico all’interno dell’area interessata di fatto impediva il rilascio del titolo, essendo evidente la frustrazione del valore dell’area dall’insediamento di un impianto di trattamento rifiuti.
La società interessata presentava ricorso al TAR deducendo i seguenti motivi di ricorso:
Il ricorso è stato rigettato, avendo l’organo regionale di giustizia amministrativa puntualizzato che:
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