Il TAR Lazio, sede di Latina, con la sentenza della Prima Sezione n. 46 del 30 gennaio 2020, ha stabilito interessanti principi in ordine ai poteri della Soprintendenza ai Beni Archeologici e, soprattutto, della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativamente all'autorizzazione alla realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a biogas.
Nel caso esaminato dai giudici pontini, la Soprintendenza aveva espresso parere negativo relativamente all’insediabilità dell’impianto, sito in zona di interesse archeologico, sulla base delle seguenti considerazioni:
A fronte dell’opposizione proposta dalla Soprintendenza la questione è stata rimessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che, aderendo al parere dell’ente proposto alla tutela archeologica, ha ritenuto di confermare il diniego all'insediamento.
Avverso i predetti atti è insorta la società interessata a realizzare l’intervento che ha proposto ricorso al TAR Latina.
Il predetto TAR, con la sentenza indicata, ha accolto il ricorso ritenendo che i pareri negativi così opposti non possano essere ritenuti ammissibili, non contenendo le specifiche modifiche progettuali necessarie per assentire l’impianto, non essendosi comunque concluso il procedimento di inserimento del sito nei siti Unesco.
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