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Sottoprodotti e digestato: aspetti normativi

I sottoprodotti possono essere gestiti all'interno degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas ovvero degli impianti di produzione di biometano nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari inerenti, rispettivamente, il profilo ambientale e di produzione di energia e gas.

Gli aspetti normativi di carattere ambientale sono contenuti nell'articolo 184-bis del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito, anche solo Codice dell’Ambiente) recante la definizione di sottoprodotto.

Secondo siffatta norma costituisce sottoprodotto, e non rifiuto, la sostanza o l’oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

  1. La sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
  2. È certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
  3. La sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
  4. L’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza, o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

Sotto il profilo ambientale, rilevano poi le disposizioni contenute nel DM 13 ottobre 2016 (di seguito, anche solo DM Sottoprodotti) “Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti”; in particolare, l’articolo 6 del citato DM prevede espressamente che solo il produttore, e non l’utilizzatore finale (impianto di biogas) e/o l’eventuale intermediario, possa svolgere trattamenti sulla matrice qualificabile come sottoprodotto.

Siffatti trattamenti dovranno essere svolti (dal produttore) nel medesimo processo produttivo, come precisato dall'articolo 4 del DM.

I trattamenti diversi dalla normale pratica industriale svolti dal produttore e tutti i trattamenti svolti da eventuali intermediari e/o dai gestori degli impianti biogas mutano la qualità della biomassa, che dovrà essere considerata un rifiuto e non un sottoprodotto.

Ciò discende dalla lettura dell’articolo 6 del DM, che limita i trattamenti alla sola fase di produzione e non anche alla sua successiva movimentazione.

Inoltre, l’allegato 1 al DM Sottoprodotti individua puntualmente le tipologie di sottoprodotti ammesse all'utilizzo negli impianti biogas, indicando altresì i trattamenti che costituiscono normale pratica industriale.

Di particolare interesse, infine, l’indicazione in ordine alla necessità di possedere idonea documentazione (scheda tecnica, contratto ecc.) al fine di dimostrare la natura di sottoprodotto del bene trattato.
Il DM contiene un modello di scheda tecnica da compilare ed utilizzare nella prassi.

Gli impianti di biogas producono un sottoprodotto derivante dalla digestione delle matrici in ingresso, il cosiddetto “digesto”.

Il digestato può essere qualificato come sottoprodotto, ai sensi del citato articolo 184-bis del Codice dell’Ambiente, laddove vengano rispettate le caratteristiche e le modalità di impiego di cui al DM 25 febbraio 2016 (di seguito, anche solo DM Digestato), rilevano in particolare gli articoli 22 e 24.

L’articolo 22 stabilisce che può essere destinato ad utilizzazione agronomica il digestato prodotto da impianti aziendali o interaziendali alimentati con i seguenti materiali e sostanze:

  1. paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso di cui all'art. 185, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  2. materiale agricolo derivante da colture agrarie. Fatti salvi gli impianti da realizzarsi ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, per gli impianti autorizzati successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, tale materiale non potrà superare il 30 per cento in termini di peso complessivo;
  3. effluenti di allevamento, come definiti all'art. 3, comma 1, lettera c) del presente decreto;
  4. le acque reflue, come definite all'art. 3, comma 1, lettera f) del presente decreto;
  5. residui dell' attività agroalimentare di cui all'art. 3, comma 1 lettera i) del presente decreto, a condizione che non contengano sostanze pericolose conformemente al regolamento (CE) n. 1907/2006;
  6. acque di vegetazione dei frantoi oleari e sanse umide anche denocciolate di cui alla legge 11 novembre 1996, n. 574;
  7. i sottoprodotti di origine animale, utilizzati in conformità con quanto previsto nel regolamento (CE) 1069/2009 e nel regolamento di implementazione (UE) 142/2011, nonché delle disposizioni approvate nell'accordo tra Governo, Regioni e Province autonome;
  8. materiale agricolo e forestale non destinato al consumo alimentare di cui alla tabella 1B del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012.

L’articolo 24 individua i criteri per la qualificazione del digestato come sottoprodotto, estendendo al medesimo i principi già stabiliti dall'articolo 184-bis del Codice dell’Ambiente.
Ulteriori norme regolano i criteri di produzione e di distribuzione del digestato agro-zootecnico e del digestato agro-industriale.

A cura dell’Avv. Anteo Massone dello Studio Cresta e Associati.

Staff IGW

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