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Sentenza TAR Emilia-Romagna su impianti di produzione di biometano

Sentenza TAR Emilia-Romagna su impianti di produzione di biometano

Il TAR per l’Emilia Romagna, con la sentenza della Prima Sezione n. 70 del 28 gennaio 2021 ha stabilito interessanti principi in relazione al procedimento di autorizzazione alla realizzazione ed alla messa in esercizio di un impianto di produzione di biometano derivante dalla digestione anaerobica di rifiuti urbani e speciali.

Nel caso esaminato dal predetto Tribunale Amministrativo Regionale una società a responsabilità limitata aveva presentato istanza finalizzata, da un lato, all’emanazione del decreto con cui viene dichiarata la compatibilità ambientale del progetto di realizzazione di un impianto di produzione di biometano derivante dalla digestione anaerobica di rifiuti speciali non pericolosi e, dall’altro, al rilascio della relativa autorizzazione.

I predetti provvedimenti non venivano rilasciati dalle amministrazioni competenti poiché, sotto un profilo squisitamente fattuale, la presenza di un bosco avente valore paesaggistico all’interno dell’area interessata di fatto impediva il rilascio del titolo, essendo evidente la frustrazione del valore dell’area dall’insediamento di un impianto di trattamento rifiuti.

La società interessata presentava ricorso al TAR deducendo i seguenti motivi di ricorso:

  • Il bosco in questione risulterebbe del tutto privo di qualsivoglia valore paesaggistico, essendo quindi errata la valutazione operata dalla Soprintendenza;
  • L’area boscata in oggetto dovrebbe in ogni caso essere eliminata, al fine di portare a smaltimento i notevoli quantitativi di rifiuti ivi presenti;
  • La richiesta operata in sede di conferenza di servizi di ulteriori pareri in materia urbanistica ed edlizia sarebbe illegittima in quanto i medesimi ben potrebbero essere superati dal rilascio dell’autorizzazione unica che produce, ai sensi dell’articolo 208 del d.lgs. 152/2006, effetto di variante automatica allo strumento urbanisticogenerale.

Il ricorso è stato rigettato, avendo l’organo regionale di giustizia amministrativa puntualizzato che:

  • Le valutazioni in ordine al pregio paesaggistico del bosco competono esclusivamente alle amministrazioni pubbliche e non è ammissibile, sul punto, alcun giudizio sostitutivo né da parte dei privati, né da parte del giudice amministrativo;
  • L’eventuale – e solo teorica – eliminazione del bosco non farebbe venire meno né il vincolo, né il pregio dell’area, avendo poi il Comune interessato la totale assenza di rifiuti nell’area in oggetto;
  • La circostanza che l’autorizzazione possa produrre effetto di variante non fa venire meno il potere dei Comuni di esprimere i propri pareri/valutazioni tecniche all’interno della conferenza dei servizi.
Staff IGW

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