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Biometano da rifiuti: sentenza TAR Piemonte

Published by Staff IGW on Febbraio 21, 2020

Il TAR Piemonte, con la sentenza della Prima Sezione n. 78 del 28 gennaio 2020, ha stabilito interessanti principi in ordine, da un lato, all’individuazione dell’organo competente al rilascio del decreto di compatibilità ambientale relativo ad un impianto di produzione di biometano derivante da rifiuti e, dall’altro, relativamente alla localizzazione del medesimo in rapporto alle fasce di rispetto di cui al Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti.

Nel caso esaminato dai giudici torinesi, la Città Metropolitana di Torino aveva espresso parere favorevole in ordine alla compatibilità ambientale dell’intervento, demandando però la decisione non al competente Dirigente del Settore, ma all’organo politico, individuato nella Consigliera Delegata.

La Città Metropolitana medesima aveva poi rilasciato l’autorizzazione unica di cui agli articoli 208 del Codice dell’Ambiente e 12 d.lgs. 387/2003 benché l’impianto sorgesse a 423 metri di distanza da un complesso residenziale, per quanto edificato al di fuori del centro abitato, a fronte di un espresso divieto di realizzare impianti all’interno della fascia di rispetto di 500 metri dai nuclei abitati.

L’intestata Amministrazione ha ritenuto che siffatto complesso dovesse essere qualificato come “case sparse”, in quanto non perimetrato come centro urbano.

Avverso i predetti atti sono insorti vari Comuni che hanno proposto ricorso al TAR, deducendo svariati motivi di illegittimità, tra cui l’incompetenza dell’organo politico a favore dell’organo amministrativo e la violazione di legge con riferimento al mancato rispetto della fascia di 500 metri sopraindividuata.

Il TAR Piemonte, con la sentenza indicata, ha ritenuto fondati i profili di censura sopra indicati ed ha annullato i provvedimenti impugnati, poiché, da un lato, la competenza ad adottare il decreto di compatibilità ambientale spetta al Dirigente del Servizio e non al Consigliere Delegato e, dall’altro, poiché i nuclei residenziali posti al di fuori del centro abitato e non perimetrati non possono essere qualificati come case sparse, trattandosi di nuclei abitati.

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