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Soprintendenza beni Archeologici e impianti a biogas: sentenza TAR Lazio

Published by Staff IGW on Luglio 6, 2020

Il TAR Lazio, sede di Latina, con la sentenza della Prima Sezione n. 46 del 30 gennaio 2020, ha stabilito interessanti principi in ordine ai poteri della Soprintendenza ai Beni Archeologici e, soprattutto, della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativamente all'autorizzazione alla realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a biogas.

Nel caso esaminato dai giudici pontini, la Soprintendenza aveva espresso parere negativo relativamente all’insediabilità dell’impianto, sito in zona di interesse archeologico, sulla base delle seguenti considerazioni:

  • l’esistenza di un procedimento di predisposizione degli elaborati per l’inserimento del Minturnae e della via Appia Antica tra i siti Unesco;
  • l’esistenza di una particolare attenzione sulla Via Appia da Roma a Brindisi con progetti di valorizzazione impressa dalla riforma del Mibact;
  • la vicinanza dell’area di localizzazione dell’impianto con il perimetro dell’area demaniale (200 metri in linea d’aria), al contesto storico-archeologico costituito dalla via Via Appia, dalla città romana Minturnae e dal Ponte Borbonico;
  • il contrasto dell’impianto con la destinazione dell’area;
  • la necessità di salvaguardare le aree contermini come “buffer zone” al fine di non compromettere pianificazioni e interventi di riqualificazione territoriali;
  • l’impegno della Soprintendenza a non consentire ulteriore degrado dell’area oltre la Superstrada.

A fronte dell’opposizione proposta dalla Soprintendenza la questione è stata rimessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che, aderendo al parere dell’ente proposto alla tutela archeologica, ha ritenuto di confermare il diniego all'insediamento.

Avverso i predetti atti è insorta la società interessata a realizzare l’intervento che ha proposto ricorso al TAR Latina.

Il predetto TAR, con la sentenza indicata, ha accolto il ricorso ritenendo che i pareri negativi così opposti non possano essere ritenuti ammissibili, non contenendo le specifiche modifiche progettuali necessarie per assentire l’impianto, non essendosi comunque concluso il procedimento di inserimento del sito nei siti Unesco.

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