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Sentenza del Consiglio di Stato su PAS e VIA

Published by Staff IGW on Settembre 7, 2020

Il Consiglio di Stato, con la sentenza della Quarta Sezione n. 4383 dell’8 luglio 2020, ha stabilito interessanti principi in ordine, da un lato, alla natura della procedura abilitativa semplificata (di seguito anche solo PAS) necessaria per realizzare e mettere in esercizio un impianto di produzione di energia elettrica alimentati a biogas e, dall’altro, alla possibilità di avviare il procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale successivamente al rilascio del titolo autorizzativo (c.d. VIA postuma).

Nel caso esaminato dal Consiglio di Stato (e, prima di esso, dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di Brescia) un’azienda agricola aveva presentato una PAS, successivamente variata, al fine di realizzare e mettere in esercizio un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a biogas avente una potenza pari a 249 kW in un Comune della Provincia di Cremona.

A fronte del silenzio-assenso manifestato dal Comune sull’istanza, l’azienda agricola aveva avviato i lavori di realizzazione dell’impianto che successivamente era entrato in funzione.

Il provvedimento di PAS e la successiva variante venivano impugnati da un gruppo di cittadini proprietari di fondi situati nelle vicinanze dell’impianto che, tra i vari motivi di censura, deducevano l’illegittimità della PAS stante l’omesso svolgimento della obbligatoria procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, indispensabile stante la non conformità comunitaria della legislazione regionale lombarda in materia, che escludeva espressamente l’obbligatorietà della verifica di assoggettabilità alla VIA per gli impianti di siffatta potenza.

Il TAR Brescia prima ed il Consiglio di Stato, poi, hanno puntualizzato che:

  • La PAS è un atto autorizzativo che si forma tacitamente, decorsi i trenta giorni dalla presentazione in Comune, ed è quindi impugnabile innanzi il TAR competente da parte di chi ne ha interesse;
  • La disciplina regionale che esenta dalla verifica di assoggettabilità di alcune opere esclusivamente sulla base della potenza delle medesime contrasta con il diritto euro-unitario e va disapplicata;
  • È comunque ammissibile avviare la verifica di assoggettabilità alla VIA successivamente all’avvio dell’impianto, valendo la medesima come titolo in sanatoria dell’attività presupposta.

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