
L’inquinamento atmosferico fa più vittime della pandemia di Covid-19
Gennaio 15, 2021
Carico organico ottimale
Aprile 27, 2021Con circolare del 12 Aprile 2021, INPS ha emanato le istruzioni operative per l'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (per la sola contribuzione a carico dei datori di lavoro) dovuta per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 (Coronavirus-19) per le filiere agricole.
Entro il 12 maggio 2021, 30 giorni dalla pubblicazione della circolare, va presentata all’INPS, utilizzando il modulo “Esonero Art. 222 DL 34/2020” disponibile nel “Portale delle Agevolazioni” (ex “DiResCo”), l’istanza per accedere all'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali riconosciuto per la sola contribuzione a carico dei datori di lavoro dovuta per il periodo dal 1 gennaio 2020 al 30 giugno 2020.
In particolare, sottolineiamo che:
- sono interessati i datori di lavoro appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole, anche associate ai codici Ateco 11.02.10 e 11.02.20, nonché dell'allevamento, dell'ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura (i codici Ateco che consentono l’accesso all’esonero sono riportati in allegato alla circolare sotto riportata);
- le imprese agricole che esercitano più attività agricole identificate da diversi codici Ateco, di cui almeno uno indicato nell’allegato 1) al D.M. 15 settembre 2020, possono beneficiare dell’esonero per la contribuzione afferente alla posizione contributiva complessiva dell’azienda, considerato il particolare rapporto di interazione che sussiste nello svolgimento delle attività agricole esercitate complessivamente dall’impresa;
Non sono oggetto di esonero le seguenti contribuzioni:
- ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulla retribuzione del lavoratore;
- i premi e i contributi dovuti all’INAIL;
- il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”;
- il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, e al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale;
- il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.
Le modalità di accesso all’esonero sono esplicitate in dettaglio nella circolare al punto 5.




