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Gennaio 15, 2021Il Consiglio di Stato, con la sentenza della Quarta Sezione n. 7917 dell’11 dicembre 2020, ha stabilito interessanti principi in relazione al procedimento di valutazione di impatto ambientale e al relativo provvedimento conclusivo.
Nel caso esaminato dal Consiglio di Stato (e, prima di esso, dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia) una società per azioni aveva presentato istanza finalizzata all’emanazione del decreto con cui viene dichiarata la compatibilità ambientale del progetto di realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica derivante dalla combustione di rifiuti speciali non pericolosi.
Il decreto di compatibilità ambientale emesso dalla Regione Lombardia è stato impugnato dai Comuni della zona e da alcuni cittadini innanzi il TAR Lombardia, prima, ed il Consiglio di Stato, poi.
I ricorsi sono stati rigettati, avendo gli organi di giustizia amministrativa puntualizzato che:
- Il provvedimento VIA ha natura ampiamente discrezionale ed è sindacabile solo limitatamente ad aspetti di manifesta irragionevolezza od irrazionalità;
- La compatibilità ambientale di un progetto ben può essere dichiarata imponendo all’operatore economico specifiche prescrizioni e condizioni;
- Siffatte prescrizioni debbono però essere proporzionate sia sotto il profilo qualitativo che sotto quello quantitativo;
- La c.d. “opzione zero” (possibilità di realizzare o meno l’impianto) deve tenere conto del fatto che la libertà d’impresa è garantita costituzionalmente.




