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PAUR: Sentenza Consiglio di Stato

Published by Staff IGW on Settembre 30, 2021

Il Consiglio di Stato, con la sentenza della Quarta Sezione n. 6195 del 2 settembre 2021, ha stabilito interessanti principi in relazione all’individuazione del soggetto competente alla conclusione della PAUR (procedura autorizzativa unica regolata dall’articolo 27 bis del d.lgs. 152/2006).

Nel caso esaminato dal Consiglio di Stato (e prima dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia) una società a responsabilità limitata aveva presentato. ad una Provincia pugliese, un’istanza PAUR finalizzata alla realizzazione di un impianto fotovoltaico, che non era stata esaminata dalla predetta Amministrazione, in quanto di competenza della Regione.

La società interessata presentava ricorso al TAR rilevando che la legge regionale vigente in materia (legge regionale 17/2007) aveva espressamente devoluto alle Province tutte le competenze in materia di valutazione di impatto ambientale, e che non aveva alcuna importanza il fatto che la PAUR fosse stata introdotta successivamente.

Il ricorso è stato accolto dal TAR Puglia, avendo l’organo regionale di giustizia amministrativa puntualizzato che:

  • la disciplina in materia di PAUR non radica una nuova competenza in capo alla Provincia, posto che l’art. 27-bis cit., al comma 7, penultimo periodo, afferma che la determinazione motivata di conclusione della conferenza dei servizi “costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione esplicita”.
  • Nella PAUR confluiscono tutti gli atti abilitativi/autorizzatori che vengono in rilievo in relazione al singolo progetto esaminato e i quali, ferma la competenza di ogni singolo ente a rilasciarli, vengono acquisiti secondo il modulo procedimentale delineato dall’art. 27-bis, modulo con cui si attribuisce l’impulso e la conclusione del relativo procedimento alla “autorità competente”, da individuarsi, nel caso di specie, nella Provincia, ai sensi della L.R. n. 17/2007.

La Provincia ha presentato ricorso in appello al Consiglio di Stato, avendo osservato che:

  • La competenza PAUR è della Regione e non è delegabile;
  • Laddove fosse delegabile, è mancato il trasferimento economico necessario a reperire le risorse necessarie all’assunzione di personale da destinare all’esame delle istanze;
  • La Regione avrebbe in ogni caso dovuto emanare una legge regionale devolutiva della competenza, non essendo sufficiente la precedente legge 17/2007.

L’appello è stato accolto dal Consiglio di Stato, secondo cui la struttura del procedimento e gli effetti propri della PAUR inducono quindi a ritenere che le relative funzioni amministrative - in quanto “integrano” la VIA “nelle procedure esistenti di autorizzazione dei progetti” (così l’art. 1, par. 2, della direttiva 2014/52/UE) – sono espressione di una nuova competenza, implicante poteri e responsabilità ulteriori in capo all’Autorità procedente rispetto alla sola espressione del giudizio di compatibilità ambientale.

La Regione avrebbe quindi dovuto espressamente delegare alle Province la nuova competenza, approvando una nuova legge regionale.

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