Un ufficio amico del Pianeta
Novembre 24, 2021Caro bollette: 7 consigli per risparmiare sul riscaldamento
Dicembre 7, 2021Il Consiglio di Stato, con la sentenza della Seconda Sezione n. 7744 del 19 novembre 2021, ha stabilito interessanti principi in relazione all’individuazione del perimetro applicativo dei servizi ausiliari di impianto, che debbono essere esclusi dal riconoscimento della tariffa incentivante prevista per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas.
Nel caso esaminato dal Consiglio di Stato (e prima dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Valle d'Aosta) una società per azioni aveva presentato al Gestore dei Servizi Energetici S.p.a., un'istanza finalizzata all'ottenimento della tariffa incentivante di cui si è detto.
Al momento della stipulazione della relativa convenzione, il GSE ha riconosciuto solo in parte (60%) la tariffa richiesta non avendo considerato l'energia prodotta dall'impianto di depurazione collegato all'impianto biogas in quanto rientrante nei servizi ausiliari di impianto.
Avverso tale provvedimento è insorta tale società, ma il ricorso è stato rigettato sia dal TAR Valle d'Aosta, sia dal Consiglio di Stato, i quali hanno puntualizzato che:
- Il D.M. 18 dicembre 2008 (“Incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell'articolo 2, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”) sancisce che l’energia elettrica incentivata, determinata dal GSE secondo le modalità dettagliate nell'allegato A, è stimata in via presuntiva nella fase di qualifica dell'impianto e riconosciuta successivamente in funzione della produzione annua netta o, in acconto, in funzione della producibilità attesa ai fini del rilascio dei certificati verdi, ovvero in funzione dell'energia immessa nel sistema elettrico per l'attribuzione della tariffa fissa onnicomprensiva (art. 2, comma 1, lett. a).
- La produzione annua netta di un impianto, è, inoltre, definita dal medesimo decreto come la produzione annua lorda diminuita dell'energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari e delle perdite nei trasformatori principali e delle perdite di linea fino al punto di consegna dell'energia alla rete elettrica con obbligo di connessione di terzi; l'energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari, le perdite di linea e le perdite nei trasformatori principali sono valutate dal G.S.E. nell'ambito della qualifica di cui all’art. 4 come risultante dalle misure elettriche oppure come quota forfettaria della produzione lorda (l’art. 2, comma 1, lett. f).
- La nozione di energia assorbita dai servizi ausiliari di centrale si rinviene nella delibera ARERA n. 2/06, datata 9 gennaio 2006 che l’ha individuata in: a) quella impiegata, in usi diversi dalla illuminazione, esclusivamente per la generazione o per la trasformazione in altra energia elettrica, compresa quella utilizzata per forza motrice nelle centrali elettriche per servizi ausiliari strettamente connessi al compimento del ciclo di generazione o di trasformazione dell’energia elettrica, anche esterni al perimetro della centrale o forniti da soggetti diversi dal titolare della centrale, inclusi tutti i servizi ausiliari di trattamento del combustibile; b) quella impiegata, in usi diversi dalla illuminazione, dai servizi ausiliari di centrale durante i periodi di fermata dei gruppi di generazione, al netto dei periodi di manutenzione programmata, straordinaria o di trasformazione, riconversione e rifacimento dei gruppi stessi.
- l’incentivo economico di cui l’impianto può fruire deve essere calcolato sul risultato utile dello stesso, ovvero, sottraendo dall’energia prodotta globalmente dallo stesso l’energia assorbita dai servizi ausiliari di impianto. Il riconoscimento del prezzo di cessione incentivato, in quanto tale, non può prescindere dal fatto che l’energia sia effettivamente ceduta dal soggetto cessionario ed immessa in rete, non potendo l’energia non ceduta – ovvero assorbita dai servizi ausiliari relativi al processo produttivo dello stesso cedente - beneficiare dello speciale prezzo di favore. In caso contrario, sarebbero frustrate le finalità legate all’incentivazione, dal momento che “evidente sarebbe il rischio che vengano premiati impianti poco efficienti, volti a produrre energia elettrica impiegata in larga parte per i servizi ausiliari, ossia per il funzionamento dell’impianto anziché per la cessione al sistema elettrico”.
- l’impianto di depurazione, da cui proviene la matrice organica del combustibile, il quale, essendo strettamente legato al ciclo di trasformazione in energia elettrica, deve essere senza dubbio qualificato come ausiliario.
- L’aspetto dirimente, ai fini della sussunzione nella nozione di servizi ausiliari, non è che l’impianto di depurazione sia in grado di produrre biogas anche a prescindere dal successivo impiego per la produzione di energia elettrica, quanto quello per cui è proprio la produzione di energia elettrica che, in assenza del biogas prodotto dall’impianto di depurazione, non sarebbe possibile, sicché sussiste un essenziale collegamento tecnico-funzionale tra l’impianto da cui scaturisce la materia prima e l’impianto che la trasforma in energia.